Art. 3.
(Distribuzione della targa degli autoveicoli).

      1. La distribuzione delle targhe automobilistiche conformi alle disposizioni della presente legge ha inizio a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima e comunque non prima dell'esaurimento delle scorte esistenti presso gli uffici provinciali della Direzione generale della motorizzazione del Ministero dei trasporti.
      2. Le targhe automobilistiche rilasciate secondo il sistema di targatura in vigore dal 1o gennaio 1999 possono essere sostituite, su richiesta degli interessati, con targhe conformi alle disposizioni della presente legge, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare entro un mese dalla data di cui al comma 1.
      3. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai motoveicoli e ai loro proprietari.